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     Ottobre 2009

Pronostico sulla tenuta costituzionale del lodo Alfano -

di Giuseppe Romeo

 

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Pronostico sulla tenuta costituzionale del lodo Alfano
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Legge n.124 del 23.07.08 pubblicata sulla G.U. n.173 del 25.07.08 ed entrata in vigore il 26.07.08.

 

Mi pare anzitutto corretto chiarire a chi legge questo giornale che, all'inizio della legislatura in corso l'attuale Parlamento ha introdotto nel nostro ordinamento processuale la sospensione  (rinunciabile da parte dell'eventuale imputato o del suo difensore)  dei processi penali nei confronti  della persona che riveste la qualità di Presidente della Repubblica,  di Presidente del Senato, di Presidente della Camera dei Deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri per tutto il periodo intercorrente tra la data di assunzione della carica o della funzione e fino alla data della loro cessazione, in aggiunta agli altri casi di ordinaria sospensione previsti dal vigente codice di procedura penale.

 

Con tale norma sospensiva, contrastata e rinomata  impropriamente (perché non è stata concordata  tra tutte le parti politiche rappresentate in Parlamento) come lodo Alfano, promossa dall'attuale Ministro delle Giustizia On.le Avv. Angelino Alfano e che non impedisce comunque al Giudice Penale di provvedere alle prove non rinviabili, ove ricorrano i presupposti, durante lo svolgimento delle indagini preliminari (ordinariamente la prova si forma durante il dibattimento dinanzi al Giudice terzo, previa instaurazione del contraddittorio tra il Pubblico Ministero accusatore e la persona accusata essendo escluso che gli atti delle indagini preliminari  e dell'udienza preliminare possano essere utilizzati come prova nel dibattimento), sostanzialmente i nostri quattro Presidenti vengono sollevati provvisoriamente sino alla cessazione della loro carica, dall'onere di dovere badare anche allo svolgimento ordinario dell'eventuale processo penale nei loro personali confronti.

 

Chi non è incline alle insinuazioni, come me, ha visto di buon grado sin dal primo momento questa novella legislativa che pone al riparo le quattro più alte cariche dello Stato, non per tutta la loro vita ma sino alla cessazione della loro carica, dal pericolo di essere intralciati comunque nell'esercizio  continuato delle loro funzioni istituzionali che hanno come fonte primaria e preminente di derivazione la scelta elettorale fatta dalla maggioranza del popolo ( sovranità popolare ).

 

E' il popolo, infatti, che col proprio voto determina la scelta di chi viene eletto per rappresentare l'intero Paese e per svolgere con continuità e per la intera legislatura  le predette quattro alte cariche del nostro Stato; non ho trovato ne trovo, pertanto, contrastante con i principi fondamentali della nostra Costituzione ma in perfetta linea con il preminente rispetto della volontà popolare, che queste quattro primarie funzioni dello Stato sono state affrancate, con l'istituto della sospensione in disamina, dalla insidia che può arrecare alla continuità dello svolgimento regolare di tali funzioni la chiamata all'esercizio contemporaneo del diritto alla difesa dei rispettivi Presidenti per fatti personali.

 

Mi è di conforto nell'esprimere questo mio convincimento la statuizione costituente che sin dal primo momento della sua entrata in vigore ha esentato il Presidente della Repubblica (art.90/ Costituzione) da ogni responsabilità  discendente dagli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ritenendolo perseguibile esclusivamente per alto tradimento o per attentato alla Costituzione e che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri non possono essere processati ordinariamente (art.96/Costituzione) per i reati commessi nell'esercizio della loro funzione senza la preventiva autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Non vedo, pertanto, alcun privilegio né alcuna immunità sbandierata insensatamente ed incautamente da qualcuno, ma semmai una garanzia democratica volta ad assicurare il regolare funzionamento, senza interruzioni ed a tempo pieno cioè, delle nostre istituzioni preordinate in fase costituente soprattutto a indirizzare e stabilizzare l'attività di governo del Paese verso il perseguimento del benessere sociale cui è costituzionalmente chiamata l'intera Pubblica Amministrazione, con la creazione di uno Stato democratico al servizio dei cittadini e non viceversa; l'ingovernabilità, infatti, non è fonte di benessere ma di malessere sociale!

 

La sospensione introdotta con legge ordinaria e non con legge costituzionale anche se è pertinente alle quattro più alte cariche dello Stato sostanzialmente considera semplicemente questo status personale dei quattro Presidenti come un legittimo impedimento alla prosecuzione del processo penale collimante col diritto di chiunque è chiamato a funzioni pubbliche elettive, statuito nel comma 3 dell'art.51 della Costituzione di disporre del tempo necessario al loro adempimento; pone sostanzialmente, infatti, queste alte cariche al riparo da ogni eventuale intralcio al loro pieno svolgimento e perciò deve considerarsi, una appropriata integrazione legislativa all'istituto della sospensione del processo penale in perfetta sintonia con la nostra Costituzione che con la statuita presunzione di innocenza dell'imputato sino a quando non ci sarà una sentenza definitiva di condanna (art.27/Costituzione) mette anche a riparo la dignità di qualsiasi persona ed, a maggiore ragione, quella delle quattro persone chiamate elettivamente ad immedesimarsi  nella personalità di Capo dello Stato, di Presidente del Senato, di Presidente della Camera dei Deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri, lasciando all'angolo della maldicenza o denigrazione politico/sindacale ogni diverso intendimento o bagarre politica.

 

Con questa personale visione prevedo una pronuncia della Corte Costituzionale di conformità e non di incostituzionalità della norma succintamente disaminata e semplificata per favorirne la comprensione anche ai lettori inesperti di problematiche inerenti alla interpretazione ed applicazione della nostra Costituzione.

Milano 5.10.2009

 

 Giuseppe Romeo

                       

·          Avv. del Foro di Milano, Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

·          E-mail pepesommer@tiscali.it